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Ordinanza — n. 21817/2024 — snciv Generato dall'IA

Court rules that for state debt collection, the treasury section in the creditor's domicile determines territorial jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21817/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Milanese tribunal competent over a debt collection case involving the Ministry of Justice, rejecting the Rome tribunal's claim. The Ministry argued that the Avvocatura dello Stato is based in Rome, but the court held that public treasury rules dictate jurisdiction based on the creditor's domicile. Consequently, the court affirmed that the specific provincial treasury section where the factoring company is located governs the forum of payment.

Regesto Legislator

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Art. 25 c.p.c.; Art. 6, 7 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611; The territorial jurisdiction for public administration debt collection is determined by the location of the treasury section responsible for payment, which corresponds to the creditor's domicile, overriding the location of the Avvocatura dello Stato.

Parole chiave

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territorial jurisdiction public administration debt treasury section location creditor domicile forum destinatae solutionis Art. 25 c.p.c. state treasury rules motivi di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 25 c.p.c.
Art. 6, 7 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611
Art. 1182 c.c.
18287 del 2015 ) secondo cui il luogo del pagamento — e, di conseguenza, il forum destinatae solutionis— si determina non in applicazione de ll'art. 1182 c.c.
r.d. n. 2440 del 1923
1182 c.c., quartocomma, r.d. n. 2440 del 1923, art.
r.d. n. 827 del 1924
54, r.d. n. 827 del 1924, art.
Art. 54 r.d. n. 827 del 1924
2440 del 1923, art. 54, r.d.
Art. 278, lett. d
827 del 1924, art. 278, lett. d , artt.
Artt. 287 e 407
art. 45 c.p
Michele Del Bene (p.e.c.: m.delbene@avvocatinocera-pec.it), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Linneo 8; –attrice – e Oggetto Regolamento di competenza d'ufficio (art. 45 c.p.c.) Ministero della Giustizia;
art. 25 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17880 del 03/09/2004
Cass. n. 9130 del 2016
Cass. n. 2265 del 2012
Cass. n. 17411 del 2007
Cass. n. 10902 del 2003
Cass. n. 5270 del 2001
Cass. n. 3540 del 2000
Cass. n. 1610 del 1996
Cass. n. 18287 del 2015
Cass. n. 32766 dell'8 novembre 2022
Cass.Sez. U. n. 1202 del 2018
Cass.Sez. U. n. 7596 del 2011
Cass.Sez. U. n. 17811 del 2012
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d'ufficio iscritto al n. 6733/2024 R.G. proposto dal Tribunale di Milano, con ordinanza del 15 marzo 2024 , comunicata in pari data, nel procedimento iscritto al n. 38425/2023, tra: Bff Bank S.p.a. ( denominazione di Banca Farmafactoring S.p.A. ), rappresentata e difesa dall’avv. Michele Del Bene (p.e.c.: m.delbene@avvocatinocera-pec.it), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Linneo 8; –attrice – e Oggetto Regolamento di competenza d'ufficio (art. 45 c.p.c.) Ministero della Giustizia;

–convenuto – Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4 luglio 202 4 dal Consigliere Emilio Iannello. lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneralePaola Filippi che chiede che la Corte di Cassazione dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Roma. Rilevato che: la società di factoring BFF Bank s.p.a., in qualità di cessionaria di crediti vantati nei confronti del Ministero della Giustiziaper complessivi € 1.495.613,96per sorte capitale relativo a numerose fatture elencate in allegato, convenne il debitore cedut o dinanzi al Tribunale di Roma, domandandone la condanna all'adempimento, oltre che alpagamento degli interessi di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002e degli interessi anatocistici e al risarcimento del danno ex art. 6, comma 2,del medesimo d.lgs.; costituitosi in giudizio, il Ministero eccepì il difetto di competenza territoriale del tribunale adìto, per essere competente il tribunale di Milano; parte attrice aderì alla predetta eccezione, dichiarando che il processo sarebbe statoriassunto dinanzi al Tribunale di Milano, ritenuto competente da entrambe leparti; con ordinanza del 13giugno 2023 il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Milano, nella cui circoscrizione si trova la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato ove il creditore (BFF Bank S.p.a.) è domiciliato; riassunta la causa dinanzial Tribunale di Milano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri sollevò nuovamente l'eccezione di difetto di competenza territoriale sul presuppostoche, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., per le cause in cui è parte un'amministrazione dello Stato, è competente il giudice del luogo dove ha sede l'ufficiodell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbecompetente secondo le norme ordinarie, distretto che, nell'ipotesi in cui l'amministrazione è convenuta, si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione; conformemente a tale eccezione il Tribunale di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha richiesto a questa Corte, ex officio, il regolamento di competenza; la trattazione è stata fissata per la odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; la Bff Bank ha depositatoscritto difensivo; il P.M. ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Roma; considerato che: l’istanza di regolamento è infondata; come correttamente osservato dal Tribunale di Roma nella ordinanza che aveva per tal motivo declinato la competenza (poi non condivisa dal giudice milanese richiedente il regolamento), la competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 c.p.c., nonché dagli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e, avuto riguardo allanatura speciale di dette norma, prevale, su ogni altra competenza, anche se inderogabile (Cass. n. 17880 del 03/09/2004); con particolare riferimento al criterio del luogo in cui deve eseguirsi la prestazione, nelle controversie relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni trova applicazione il principio più volte enunciato da questa Corte (cfr.

Cass. n. n. 9130 del 2016,n. 2265 del 2012, n. 17411 del 2007, n. 10902 del 2003, n. 5270 del 2001, n. 3540 del 2000, n. 1610 del 1996, e — relativamente alle obbligazioni nascenti da fatto illecito — Cas s . n. 18287 del 2015 ) secondo cui il luogo del pagamento — e, di conseguenza, il forum destinatae solutionis— si determina non in applicazione de ll'art. 1182 c.c. ma in applicazione de lle norme di contabilità pubblica e, quindi, con riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento che, in virtù del combinato disposto dall'art. 1182 c.c., quartocomma, r.d. n. 2440 del 1923, art. 54, r.d. n. 827 del 1924, art. 278, lett. d , artt. 287 e 407, è la sezione di Tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato, che nella specie, avendo la creditrice Bff Bank sede in Milano, è la tesoreria provinciale di quella città; non è in contrasto con tale conclusione il precedente, evocato nell’ordinanza del giudice lombardo, di Cass. n. 32766 dell’8 novembre 2022, relativo a fattispecie analoga, essendosi in esso affermata la competenza del Tribunale di Roma in considerazione del fatto che l’amministrazione convenuta era la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha un’unica Tesoreria di riferimento a Roma, a differenza del Ministero della Giustizia, che è dotato di più sezioni di Tesoreria provinciale, che di volta in volta sono incaricate dei pagamenti da effettuare ai diversi creditori; va pertanto dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Milano; non deve provvedersi sulle spese (Cass.Sez.

U. n. 1202 del 2018; n. 7596 del 2011; n. 17811 del 2012);

P.Q.M.

dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Milano. Fissa per la riassunzione il termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella