Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment of Salerno extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Maria Tortora, did not respond to the court's proposal for case termination, while the opposing party, the Celentano family, argued for the dismissal of their appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Civil Procedure Code and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18717/2023 R.G. proposto da : TORTORA MARIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall’avvocato ESPOSITO EMANUELE (SPSMNL73C29I438N) -ricorrente- contro CELENTANO LUCIO, CELENTANO MARIAGRAZIA, CELENTANO ENRICO, CELENTANO GAETANO, MASSA MICHELINA, BENISATTO ANTONIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difes i dall’avvocato VASTOLA COSIMO (VSTCSM63B09I377Q) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.327/2023 depositata il 07/03/2023;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 19/07/20