Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Golomb Wayne, challenged a lower court judgment against Allianz S.p.A. and Mario Pedrazzini, but remained silent after the court's offer was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, extinguishing the case and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14015/2023 R.G. proposto da : GOLOMB WAYNE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ARA COELI 1, presso lo studio dell ’ avvocato BANTI FEDERICO (BNTFRC75P09G702M), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRARA FEDERICO MARIA (FRRFRC61M24D643X) -ricorrente- contro ALLIANZ S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA FARNESE 105, presso lo studio dell’avvocato HAZAN MAURIZIO (HZNMRZ63M19F205G), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARTINI FILIPPO (MRTFPP64C12F205V) -controricorrente- nonchécontro PEDRAZZINI MARIO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO MILANO n.3938/2022 depositata il 14/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,i