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Decreto — n. 18753/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days; appellant ordered to pay costs to State.

Numero d'incarto Decreto — n. 18753/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposal under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. The appellant, a farming company, argued against the lower court's judgment, but the procedural silence resulted in a deemed waiver of the appeal. Consequently, the court ordered the appellant to pay the legal costs to the State, citing established precedent regarding the mandatory nature of such payments.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.; Art. 133, d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is deemed withdrawn if no request for a decision is made within forty days, and the losing party must pay litigation costs to the State.

Parole chiave

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cassation appeal waiver forty day period procedural extinction litigation costs to State Civil Procedure Code spese di procedura indennità di patrocinio spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
640/2023,depositata il 24/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Art. 133, d.P.R. n. 115 del 2002
Rilevato che l'art. 133 del d.P.R.
art. 380-bis c.p
640/2023,depositata il 24/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24/01/2011, n. 1639
Cass. 05/02/2014, n. 2536
Cass. 12/06/2019, n. 15817
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9405/2023 R.G. proposto da : SOCIETA' AGRICOLA IL PESCO SELVATICO S.S., in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoCIMMA MARCO (CMMMRC62S15F952G) -ricorrente- contro SEGALINI MASSIMILIANO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CANU MAURIZIO ELIO SALVATORE (CNAMRZ61M11L219H) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 640/2023,depositata il 24/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Rilevato che l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»; Reputato che il giudice, dunque, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass. 24/01/2011, n. 1639; 05/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate;

Cass.12/06/2019, n. 15817); P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione così liquidate sia eseguito a favore dello Stato. Così deciso in Roma,