Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, Carmela Mazza, challenged a second-instance judgment against Unicredit entities but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the expiration of the forty-day period for requesting a decision constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12164/2023 R.G. proposto da : MAZZA CARMELA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentatae difesa dall ’ avvocato MUSACCHIO OSCAR (MSCSCR70T29D086G) -ricorrente- contro CNP UNICREDIT VITA SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE B.BUOZZI 77, presso lo studio dell’avvocato TORNABUONI FILIPPO (TRNFPP66R12H501Z), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DALMARTELLO PAOLO (DLMPLA47D16F205N) -controricorrente- nonchécontro UNICREDIT SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.
ANTONELLI N. 4, presso lo studio dell’avvocato LOMBARDO DANILO (LMBDNL76L08F158V), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO MILANO n.884/2023 depositata il 15/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,