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Decreto — n. 13711/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 13711/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, represented by multiple lawyers, did not act within the statutory timeframe, while the opposing party contended for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being declared extinct.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction failure to request decision forty day period procedural waiver costs allocation condanna al pagamento pecuniario opposizione al precetto esecutivo condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29351/2022 R.G. proposto da : GIOVANETTI SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE CAROLIS, presso lo studio dell’avvocato SOLA VITO (SLOVTI63P14I720G) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MURA GIAN MARCO (MRUGMR70T23I452D), GIUFFRIDA LORENZO (GFFLNZ78L12H501O) -ricorrente- contro CARIA GIOVANNI BATTISTA, rappresentato e difeso,giusta procura che si allega al presente atto, dall’Avv. FRANCESCO LAI (c.f.: LAIFNC78P27G113H –pec: avvfrancescolai@legalmail.it) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI SASSARIn.254/2022depositata il 29/08/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio dicassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione a favore dello Stato essendo il controricorrente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Così deciso in Ro