Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Legatoria Umbra S.A.S., had not responded to the lower court's proposal for case termination, while the respondent, Comune di Bastia Umbra, argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20821/2023 R.G. proposto da : LEGATORIA UMBRA S.A.S. DI PICCHIETTI STEFANO C., in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N. 265, presso lo studio dell’avvocato BERNARDINI BETTI VALERIO (BRNVLR62H12H501J), rappresentato e difeso dall'avvocato PICCHIARELLI SANDRO (PCCSDR62T26D653A) -ricorrente- contro COMUNE DI BASTIA UMBRA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE N. 71, presso lo studio dell’avvocato BELLUCCI MAURIZIO (BLLMRZ63C11E256J), rappresentato e difeso dall'avvocato MARCHETTI MARCO LUIGI (MRCMCL56D25E256I) -controricorrente- nonchécontro UMBRIA ACQUE S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 645/2023 depositata il 13/07/2023;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma