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Ordinanza — n. 8693/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows opposition to enforcement acts for lack of notification, dismissing appeals by Ministry and Equitalia.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8693/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Eliseo Iannini's opposition to enforcement acts regarding a payment order for legal costs, rejecting the Ministry of Justice and Equitalia's appeals. The lower court incorrectly treated the opposition as a challenge to the execution itself rather than a preventive objection to the underlying act. Consequently, the appeal was deemed inadmissible because it addressed a non-appealable judgment on a formal defect.

Regesto Legislator

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Art. 617, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 618, terzo comma, cod. proc. civ.: An opposition to enforcement acts based on formal defects in the underlying collection act constitutes a preventive objection, making any subsequent appeal on that ground inadmissible.

Parole chiave

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opposizione agli atti esecutivi nullità cartella pagamento inammissibilità appello riscossione coattiva qualificazione giurisdizionale anticipi delle spese condono delle spese procedurali procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 617, primo comma, cod. proc. civ.
13762),integra ragione di opposizione preventiva agli atti esecutivi exart. 617, primo comma, cod. proc. civ. (orientamento consolidato: ex plurimis, Cass.
Art. 618, terzo comma, cod. proc. civ.
21080); la Corte territoriale, valutando nel merito il gravame, ha dunque deciso su una sentenza non appellabile, giusta il disposto dell’art. 618, terzo comma, cod.
Art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 212 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
(affidataria del servizio di riscossione dei crediti di giustizia); a suffragio della domanda, dedusse la nullità della cartella per omessa notifica dell’invito al pagamento ex art. 212 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 28/12/2023, n. 36329
Cass. 13/11/2023, n. 31549
36329; Cass. 13/11/2023, n. 31549; Cass.
Cass. 20/10/2021, n. 29194
31549; Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass.18/03/2021, n.
Cass. 18/03/2021, n. 7588
Cass. 21/06/2019, n. 16762
Cass. 08/02/2018, n. 3021
Cass., Sez. U, 14/04/2020, n. 7822
Cass., Sez. U, 14/04/2020, n. 7822; Cass.
Cass. 18/05/2023, n. 13762
7822; Cass. 18/05/2023, n. 13762),integra ragione di opposizione preventiva agli atti esecutivi exart.
Cass. 28/09/2020, n. 20351
(orientamento consolidato: ex plurimis, Cass. 28/09/2020, n. 20351; Cass.
Cass. 30/01/2020, n. 2240
20351; Cass. 30/01/2020, n. 2240; Cass.
Cass. 04/04/2018, n. 8402
2240; Cass. 04/04/2018, n. 8402; Cass.25/02/2016, n.
Cass. 25/02/2016, n. 3707
Cass. 19/10/2015, n. 21080
3707; Cass. 19/10/2015, n. 21080); la Corte territoriale, valutando nel merito il gravame, ha dunque deciso su una sentenza non appellabile, giusta il disposto dell’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24380/2022R.G. proposto da IANNINI ELISEO, rappresentatoe difeso dall’Avv. Claudio Verini –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – nonché contro EQUITALIA GIUSTIZIA –intimata – Avverso l a sentenza n. 1155 /20 22 del la CORTE DI APPELLO D I L’AQUILA,depositata il 2 agosto 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del31 gennaio 202 4 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

OPPOSIZIONEAGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 24380/2022 Cons. est. Raffaele Rossi Rilevato che Eliseo Iannini propose opposizione avverso una cartella di pagamento, causalmente riferita ad un credito per «spese processuali» relative ad « atti giudiziari - anno 2014 » nella titolarità del Ministero della Giustizia, facente seguito al ruolo formato da Equitalia giustizia S.p.A. (affidataria del servizio di riscossione dei crediti di giustizia); a suffragio della domanda, dedusse la nullità della cartella per omessa notifica dell’invito al pagamento ex art. 212 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e per difetto di motivazione; all’esito del giudizio di prime cure, l’opposizione venne accolta, per il secondo profilo, dall’adito Tribunale diL’Aquila; in accoglimento degli appelli dispiegati (in via principale) dal Ministero della Giustizia e (in via incidentale) da Equitalia Giustizia S.p.A., la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione; ricorre per cassazione Eliseo Iannini, affidandosi ad un motivo; resiste, con controricorso, il Ministero della Giustizia; non svolge difese in sede di legittimità Equitalia Giustizia S.p.A.; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che l’unico motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 617, primo comma, e 618, terzo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per aver qualificato la domanda in termini di opposizione all’esecuzione e non già di opposizione agli atti esecutivi e per aver conseguentemente deciso nel merito l’appello (accogliendolo) anziché dichiararne la inammissibilità; il motivo è fondato; la sentenza di prime cure -la cui motivazione è riportata, nella sua integralità, nel corpo del ricorso di adizione di questa Corte, in ossequio r.g. n. 24380/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi al principio di autosufficienza -non aveva operato alcuna qualificazione della opposizione proposta, sicché, ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione contro la stessa esperibile, non poteva predicarsi la operatività del principio c.d. dell’apparenza (sul quale, con puntuale riferimento alle opposizioni esecutive, cfr. Cass.28/12/2023, n. 36329; Cass. 13/11/2023, n. 31549; Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass.18/03/2021, n. 7588; Cass. 21/06/2019, n. 16762); tanto precisato, il capo della decisione di prima istanza investito dell’appello concerneva l’asserita carenza di motivazione della cartella di pagamento opposta; la questione, risolvendosi nella deduzione di un vizio formale di un atto della riscossione coattiva a mezzo ruolo equipollente all’atto di precetto (cosìCass. 08/02/2018, n. 3021;

Cass., Sez. U, 14/04/2020, n. 7822; Cass. 18/05/2023, n. 13762),integra ragione di opposizione preventiva agli atti esecutivi exart. 617, primo comma, cod. proc. civ. (orientamento consolidato: ex plurimis, Cass. 28/09/2020, n. 20351; Cass. 30/01/2020, n. 2240; Cass. 04/04/2018, n. 8402; Cass.25/02/2016, n. 3707; Cass. 19/10/2015, n. 21080); la Corte territoriale, valutando nel merito il gravame, ha dunque deciso su una sentenza non appellabile, giusta il disposto dell’art. 618, terzo comma, cod. proc. civ.; va pertanto accolto il motivo di ricorso e, cassata la sentenza impugnata, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con dichiarazione di inammissibilità de gli appell i propostidal Ministero della Giustizia e da Equitalia Giustizia S.p.A.; in osservanza del principio di soccombenza, le spese del giudizio di appello e del presente grado vanno poste a carico degli allora appellanti Ministero della Giustizia e da Equitalia Giustizia S.p.A. e tra di loro in solido, stante l’evidente identità di posizione processuale; r.g. n. 24380/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi p. q. m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibili gli appelli proposti dal Ministero della Giustizia e da Equitalia Giustizia S.p.A.. Condanna il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A., tra loro in solido,alla refusione in favore di Eliseo Iannini, delle spese del giudizio di appello , liquidate in euro 5.000 (cinquemila) per compensi professionali, oltre al rimborso del contributounificato, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Condanna il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A., tra loro in solido,alla refusione in favore di Eliseo Iannini, delle spese del giudizio di legittimità , liquidate in euro 3.000 (tremila) per compensi professionali, oltre al rimborso del contributounificato, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di le