Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Ireti Spa, filed the appeal against a lower court judgment but remained silent regarding the proposed settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13928/2022 R.G. proposto da : IRETI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE (PFNGRL57B09H501K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) -ricorrente- contro PENSIONE ELVEZIA, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA DOMENICO FIASELLA, presso lo studio dell’avvocato TORCHIO STEFANO (TRCSFN64C22E488V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAVIOTTI GIORGIO (SVTGRG67T02D969D) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.737/2022 depositata il 25/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in