Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, LOSTIA FRANCA, had not responded to the proposal sent by the controricorrente, CRIO SPV 4 SRL, and the intimati. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380 bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation proposal within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20389/2022 R.G. proposto da : LOSTIA FRANCA, elettivamente domiciliato in Roma corso Italia, 19, presso lo studio dell’avvocato SED BRUNO (SDEBRN67C04H501Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CRIO SPV 4 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO, 252, presso lo studio dell’avvocato MICELI MARIKA (MCLMRK75P52F158O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LINK FINANZIARIA S.R.L., BNP PARIBAS SA, LEVITICUS SPV S.R.L., GUBER SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3052/2022 depositata il 06/05/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in