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Ordinanza — n. 6966/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court orders appellant to pay costs for withdrawn case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6966/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the proceedings. The underlying dispute involved a water utility company seeking restitution of water treatment fees from residents who alleged the service was not rendered. Although the lower courts had ruled against the utility company, the appellant voluntarily abandoned the case after citing recent precedents regarding tariff adjustments and prescription periods. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: The cassation procedure is extinguished upon the party's express renunciation, and the renouncing party is condemned to pay the litigation costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of proceedings extinction by renunciation litigation costs water service dispute tariff restitution prescription period forza di cosa giudicata

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis 1 cod.proc.civ.
Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.
Art. 380 c.p.c.
artt. 113 c.p
degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c.
art. 2948 c.c
c.p.c. dell’art. 2948 c.c.;
art. 2558 cod.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25258/2023
20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass.
Cass. n. 25259/2023
25258/2023; Cass. n. 25259/2023; Cass.
Cass. n. 25260/2023
25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass.
Cass. n. 25261/2023
25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass.
Cass. n. 25262/2023
25261/2023; Cass. n. 25262/2023) che ha ritenuto:
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26460/2022 R.G. proposto da: IREN ACQUA TIGULLIO SPA, in persona del rappresentante legale p.t., MARCO FIORINI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO DELLA VALLE (DLLLSN70P02D969E), pec: alessandro.dellavalle@ordineavvgenova.it; -ricorrente- contro DE SCALZI ANNA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIULIO MUZIO (MZUGLI66T15I693J), pec: studiomuzio@pec.it; -controricorrente- nonché contro GORETTI FRANCESCO; -intimato- avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1915/2022 depositata il 01/08/2022;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato in fatto che Anna De Scalzi e Francesco Goretti, quali utenti del servizio idrico integrato nel territorio di Castiglione Chiavarese (GE), convenivano, dinanzi al Giudice di Pace di Chiavari, IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., chiedendone la condanna alla restituzione e/o il rimborso della quota parte della tariffa corrisposta negli ultimi dieci anni a titolo di corrispettivo per l’espletamento del servizio di depurazione, sull’asserito presupposto che tale servizio, nel comprensorio del Comune Castiglione Chiavarese (depuratore di Riva Trigoso), non fosse stato espletato nel relativo periodo; con la sentenza n. 104/2020, il Giudice di Pace condannava IREN a corrispondere agli attori le somme di cui avevano chiesto la restituzione, oltre alle spese di lite; il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 1915/2022, depositata il 01/08/2022, ha rigettato l’appello proposto da IREN ACQUA TIGULLIO e, per l’effetto, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Chiavari;

IREN ACQUE TIGULLIO ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando sei motivi; resiste con controricorso Anna De Scalzi; Francesco Goretti non ha svolto attività difensiva in questa sede; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; Considerato in diritto che I motivi di ricorso sono così rubricati:

1) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102;

2) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006;

3) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006;

4) omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n.

5) c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006 5) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006.

6) violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. dell’art. 2948 c.c.;

7) in data 29 novembre 2023 la ricorrente, tramite l’avvocato Della Valle, ha comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare al giudizio, a seguito della pubblicazione, in data 14 luglio 2023, dell'ordinanza n. 20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass. n. 25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass. n. 25262/2023) che ha ritenuto:

i) non dovuta la quota della tariffa del servizio idrico integrato dipendente dall’assenza o dal mancato funzionamento del sistema di depurazione delle acque; ii) individuato nel soggetto che ne ha chiesto ed ottenuto il pagamento, subentrato nel contratto ancora pendente, ai sensi dell’art. 2558 cod.civ., a seguito di cessione di ramo d’azienda, il legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito; iii) applicabile la prescrizione decennale;

8) va, pertanto, dichiarata l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione;

9) le spese sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di Anna De Scalzi, liquidandole in euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Così deciso n