Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case termination. The applicant, Condominio Biase, did not act within this timeframe, while the opposing parties, ENI S.P.A. and Gas Power Italia Retail S.R.L., contended that the delay rendered the appeal inadmissible. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case termination within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being extinguished.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12115/2021 R.G. proposto da : CONDOMINIO BIASE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 265, presso lo studio dell’avvocato DI ASCENZO GIANLUCA (DSCGLC70B23H501K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ENI S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO BELLONI 16, presso lo studio dell’avvocato CAMARDA MARCO (CMRMRC55R28A446S) rappresentato e difeso dagli avvocati SCHIONA ADRIANO (SCHDRN39E16Z315M), SCHIONA LUCIO (SCHLCU70H18G482T) -controricorrente- nonchè contro GAS POWER ITALIA RETAIL S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 61, presso lo studio dell’avvocato VENETO CLARA (VNTCLR74R50G288D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CHIETI n.588/2020 depositata il 23/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso