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Decreto — n. 32801/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to abandonment after 40 days silence, resulting in loss of costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 32801/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the civil judgment of Potenza extinguished due to the appellant's failure to respond within the statutory period. The appellant, Vultur Security S.R.L., submitted a request for early termination but remained silent for 40 days, leading the court to deem the appeal as withdrawn. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs totaling €720.00 to the respondent, the Comune di Rapolla.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed abandoned if the appellant fails to request a decision within forty days of the notification of the early termination proposal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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abandonment of appeal early termination proposal forty-day period extinction of proceedings allocation of costs Cassation procedure silence as waiver istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
- intendersi rinunciato e che deve, perciò, dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere –in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20000/2021 R.G. proposto da: VULTUR SECURITY S.R.L.; -ricorrente – contro COMUNE DI RAPOLLA; -controricorrente – Avverso la sentenza n. 775/2021 del Tribunale civile di Potenza, pubblicata il 9 luglio 2021; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve, perciò, dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere –in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di detto giudizio, liquidati in complessivi euro 720,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 14 dicembre 2024 Il Consigliere delegato Aldo Carrato