Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Rossi Massimo, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, Comune di Padova, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7024/2024 R.G. proposto da: ROSSI MASSIMO, elettivamente domiciliato in Roma V. Belon, 129, presso lo studio dell’avvocato Domenico Colantoni (CLNDNC45P24H282K) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro COMUNE DI PADOVA, elettivamente domiciliato in Padova Via Tommaseo 60, presso lo studio dell’avvocato Marina Lotto (LTTMRN60B64G224S) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Vincenzo Mizzoni (MZZVCN65L25C957H). -controricorrente – avverso la sentenza n. 1801/2023 emessa dal Tribunale di Padova il 03/10/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 350,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge. Così d