Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Delussu, filed a challenge against a lower court judgment but remained silent after the deadline for requesting a ruling passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27040/2022 R.G. proposto da : DELUSSU GIOVANNA LUCIA, elettivamente domiciliata in NUORO Piazza Indipendenza, presso lo studio dell’avvocato PALA MICHELE FRANCESCO (PLAMHL66R04F979R) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro SABA PIERA, SABA GIOVANNA, SABA FRANCO SALVATORE, elettivamente domiciliati in Nuoro Via Lamarmora n.115, presso lo studio dell’avvocato PIRARI FRANCESCO (PRRFNC50C07F979O) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro RUIU GIACOMINA, SABA GIUSEPPE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SASSARI n.243/2022 depositata il 01/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di