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Decreto — n. 29459/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal by appellant with counterparty's consent under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 29459/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation judgment declared the appeal extinguished because the appellant formally withdrew the request within the statutory period, an action to which the counterparty adhered. The court noted that the procedural proposal for termination was communicated to both parties, triggering the automatic application of the relevant extinction provisions. Consequently, the proceedings were closed with a ruling that the litigation costs be compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When the appellant withdraws the cassation appeal within the prescribed term and the counterparty consents, the judgment declares the proceedings extinguished and orders compensation of costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal counterparty consent procedural extinction Italian Civil Procedure Code costs compensation compensazione nel fallimento condono delle spese procedurali ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
12854/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: LACALENDOLA ADAMO + ALTRI,difesi come in atti ; contro CURCI ROSSANA,difesa come in atti ( controricorrent e ) ; FRAGASSI VITO + ALTRI, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
12854/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: LACALENDOLA ADAMO + ALTRI,difesi come in atti ; contro CURCI ROSSANA,difesa come in atti ( controricorrent e ) ; FRAGASSI VITO + ALTRI, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 12854/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: LACALENDOLA ADAMO + ALTRI,difesi come in atti ; contro CURCI ROSSANA,difesa come in atti ( controricorrent e ) ; FRAGASSI VITO + ALTRI, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta parte ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso, cui la parte controricorrente ha aderito; Ritenuto, pertanto, che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese possono essere compensate , avendo la parte controricorrenteaderito alla rinuncia;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; spese compensate. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 12/11