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Decreto — n. 24895/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for abandonment after 40 days of silence on the early termination proposal.

Numero d'incarto Decreto — n. 24895/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal abandoned due to the appellant's failure to respond to the opposing party's early termination proposal within the statutory 40-day period. The appellant had not requested a decision on the proposal, leading the court to deem the appeal as withdrawn. Consequently, the judgment extinguished the proceedings and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: If a party remains silent for 40 days after receiving a proposal for early termination of proceedings, the appeal is deemed abandoned and the case is extinguished.

Parole chiave

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abandonment of appeal early termination proposal silence period extinction of proceedings litigation costs inattività successiva alla sospensione abbandono del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Il CONSIGLIERE DELEGATO Esaminatigli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 22802/2023; vistala sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; attesoche deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bise 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 13 settembre 2024 Il Consigl