Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation proceeding extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The condominium, acting as the appellant, submitted a written renunciation which the court verified met the procedural requirements of the Civil Code. Consequently, the court issued a decree stating there was no need to address litigation costs or render a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings without the need for a formal declaration of extinction if the withdrawal meets statutory requirements.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: CONDOMINIO “IL POGGETTO”, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO BROFFERIO 6, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FERA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO SEMERARO; -ricorrente - contro GELAO FRANCESCO, PASQUA MATTIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 271, presso lo studio dell’avvocato BERARDO SERAFINI che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO DE NUNZIO; -controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bari n.96/2017pubblicata in data 16 febbraio 2017 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto dal CONDOMINIO “IL POGGETTO”,accettata dai controricorrent i ; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia f