Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the required forty-day period. The appellant, Tonello Paola, did not request a decision on the appeal after the proposal was communicated, while the respondent, Rocco Marco, argued for the dismissal based on this procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11435/2023 R.G. proposto da : TONDELLO PAOLA, elettivamente domiciliato in UDINE VIA MERCATOVECCHIO 11 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato ROSSI LUIGI (RSSLGU58E24L483E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ROCCO MARCO, elettivamente domiciliato in UDINE Via Carducci, presso lo studio dell’avvocato MENGUZZATO BARBARA (MNGBBR68T49G642A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro GALLETTI NORRIS -intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.197/2018 depositata il 24/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso