Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days, judgment extinguished.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal for early settlement. The appellant, Tonin Paolo S.A.S., did not act to preserve the case, while the respondent, Contarini Roberto, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis co. 2 cod. proc. civ.; Art. 391 co. 2 cod. proc. civ.: An appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal for early settlement, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16401/2019 R.G. proposto da : TONIN PAOLO S.A.S. , elettivamente domiciliat a in ROMA VIA DUILIO, 13, presso lo studio dell’avvocato GRECO VALENTINA, rappresentato e difeso dagli avvocati FIORIO PAOLO MARIO SILVIO, FIORIO VALENTINO -ricorrente- contro CONTARINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato BELLONI CLAUDIA rappresentato e difeso dall'avvocato BERNARDONI ALDO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.852/2019 depositata il 13/03/2019, vista la proposta di definizione anticipata del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e comunicata alle parti, considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, ritenuto che, pertanto, ai sensi dell’art. 380-bis co. 2 cod. proc. civ. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., ritenuto che ai sensi dell’art. 391 co. 2 cod. proc. civ. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo a carico della parte che ha dato causa al giudizio,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Così deciso in Roma,