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Decreto — n. 16176/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to abandonment after 40 days of silence on early settlement proposal.

Numero d'incarto Decreto — n. 16176/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to an early settlement proposal within the statutory 40-day period. The procedural outcome was the automatic abandonment of the appeal and the termination of the proceedings. Consequently, the court ordered the appellant to pay the opposing party's litigation costs, including a portion for the retained counsel.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to an early settlement proposal within 40 days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of litigation costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
abandonment of appeal early settlement proposal 40-day silence period extinction of proceedings litigation costs award waiver by inaction cassation procedure desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
art. 93 c.p
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Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 25026/2023; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione a beneficio del difensore anticipatario del controricorrente che ne ha fatto istanza ai sensi dell’art. 93 c.p.c.;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a vantaggio del difensore antistatario. Roma, 7 giugno 2024 Il