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Decreto — n. 15271/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to formal withdrawal of the lawsuit by the appellant company.

Numero d'incarto Decreto — n. 15271/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following the formal withdrawal of the appeal by RE.CASA SRL. The appellant had previously lost at the appellate level and filed a cassation request, which was subsequently withdrawn with proper notification to the opposing party, C.A.M.P. SRL. The court ruled that the withdrawal met all statutory requirements under the Code of Civil Procedure, thereby terminating the case without addressing the merits or awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, properly notified to the controricorrente, results in the immediate extinction of the judicial proceedings without the need for further substantive examination.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation request Code of Civil Procedure formal withdrawal rinuncia d'eredità procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod.
d.lgs. n. 149 del 2022
Art. 15 d.lgs n. 40 del 2006
civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n.
Art. 391, quarto comma c.p.c.
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art.
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Testo completo

DECRETO sul ricorso proposto da: RE.CASA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentat a e difes a dall’avvocato GIANFRANCO CARBONI; -ricorrente - contro C.A.M.P. SRL, in persona del liquidatore giudiziale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO MARONGIU; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n.214/2021pubblicata in data 7 giugno 2021 ; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da RE.CASA SRL IN LIQUIDAZIONE, accettata dallacontroricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fiss