Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, Bruno Giuseppe, did not act to preserve the right to a ruling despite the controricurrents' request. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to extinguish the proceedings and order the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29010/2022 R.G. proposto da : BRUNO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in AGRIGENTO VIALE DELLA VITTORIA, 145, presso lo studio dell’avvocato GAGLIANO ATTILIO (GGLTTL56S27A089T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BRIGNONE AURORA, elettivamente domiciliata in Agrigento Via Mazzini n.205, presso lo studio dell’avvocato TIRINNOCCHI PENNA SALVATORE (TRNSVT43M01A089C) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro DI MAGGIO VINCENT, DI MAGGIO LUCILLE, DI MAGGIO JOSEPH, DI MAGGIO VERA, DI MAGGIO ANTHONY -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO di PALERMO n.1155/2022 depositata il 04/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di