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Ordinanza — n. 4082/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdictional objection but allows claim for legal fees due to opposing party's failure to pay.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4082/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's argument regarding the improper designation of the judge handling the opposition. However, the Court found the lower tribunal's refusal to award litigation costs erroneous because the opposing party failed to fulfill its obligation to cover legal expenses. Consequently, the decision was partially quashed and remanded for a new ruling on the costs.

Regesto Legislator

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Art. 702 bis c.p.c.; Art. 91, 92 c.p.c.: The court ruling on opposition to fee liquidation must be issued by a competent judge, and when a party fails to pay legal costs, the opposing party is entitled to have litigation expenses awarded against them.

Parole chiave

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legal fees litigation costs opposing party legal expenses judicial decision remand procedural law spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 702 bis c.p.c.
FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Il tribunale di Ferrara con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa il 12 giugno 2019 accoglieva l’impugnazione proposta dall’avv.
Art. 91, 92 c.p.c.
Art. 15 d.lgs 150/2011
La censura è infondata, poiché anche in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs.
Art. 84, 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 702 bis c.p
FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Il tribunale di Ferrara con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22795/2019
Sez. 6 - 2, n. 17247 del 12/08/2011
(Sez. 6 - 2, n. 17247 del 12/08/2011).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 817/2020 R.G. proposto da: MONTANARI ALESSANDRO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dasé stesso -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE FERRARA-intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE FERRARA depositata i l 12/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Presidente PASQUALE D'ASCOLA. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Il tribunale di Ferrara con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa il 12 giugno 2019 accoglieva l’impugnazione proposta dall’avv.

Montanari avverso la quantificazione dei compensi - e il rigetto dell’istanza di liquidazione delle spese sostenute - per il recupero di quanto dovutogli per l’attività svolta in difesa di ufficio di D.O. nel procedimento penale n. 4777/2014. Il tribunale riconosceva che per la difesa d’ufficio al difensore spettavano euro seicento e accessori e liquidava anche il compenso “per l’infruttuosa fase esecutiva azionata ai danni dell’assistito d’ufficio”. L’ordinanza statuiva che nulla era dovuto “per le spese del presente giudizio in mancanza di opposizione”.

L’avv. Montanari è insorto avverso quest’ultima statuizione con ricorso notificato l’11 luglio 2019. Ha notificato il ricorso al Ministero della Giustizia e alla Procura della repubblica avverso il tribunale di Ferrara, che sono rimasti intimati. La causa è stata fissata per la trattazione in adunanza camerale.

2) Preliminarmente va rilevato che la ordinanza del tribunale di Ferrara reca in epigrafe l’indicazione, quale parte convenuta, del Ministero dell’Interno sebbene il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione di udienza – documentazione prodotta in questo giudizio come doc. 4 –siano stati correttamente indirizzati al Ministero della Giustizia, amministrazione competente per le controversie nella materia de qua. Il ricorso per cassazione è stato coerentemente notificato al Ministero della Giustizia, sempre presso l’avvocatura dello Stato, sicchè resta irrilevante l’errore materiale contenuto nel provvedimento impugnato. 2.1) Il ricorso si articola in due motivi.

Con il primo l’avv. Montanari denuncia violazione dell’art 15 co 2 del d. lgs 150/2011, in quanto il procedimento è stato trattato e deciso non dal capo dell’ufficio giudiziario presso cui la procedura era stata incardinata, ma da altro magistrato. La censura è infondata, poiché anche in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 (resta irrilevante ratione temporis l’ulteriore modifica del 2022), la pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, spetta alla competenza funzionale di un giudice monocratico del Tribunale o della Corte d'appello cui appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione oggetto di impugnazione, da identificare con il Presidente del medesimo ufficio giudiziario o con un giudice da questo delegato (Cass. 22795/2019).

Nella specie la designazione del magistrato cui è stato assegnata la trattazione del ricorso in opposizione rileva quale delega dal capo dell’Ufficio.

3) Con il secondo motivo il ricorrente si duole della omessa liquidazione in proprio favore delle spese del giudizio svoltosi davanti al tribunale di Ferrara e concluso da provvedimento che aveva accolto il suo ricorso. Lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. La censura è fondata. Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla "responsabilità delle parti per le spese" (artt. 91 e 92, primo e secondo comma, cod. proc. civ.). (Sez. 6 - 2, n. 17247 del 12/08/2011).

Con il provvedimento qui impugnato il tribunale di Ferrara ha accolto il ricorso del difensore d’ufficio Montanari avverso il Ministero della Giustizia per l’esatta individuazione delle spese e dei compensi spettantigli. Ha negato la liquidazione delle spese in ragione della mancata resistenza del Ministero intimato. Trattasi di motivazione che contrasta con il principio di causalità che regge la liquidazione delle spese in giudizio, principio in forza del quale le spese incombono sulla parte che con la sua condotta abbia dato causa al giudizio costringendo la controparte – riuscita vittoriosa – ad adire il giudice per l’affermazione delle proprie ragioni (v.

Cass. n. 17247 del 12/08/2011). Pertanto, ai sensi della normativa invocata, il tribunale di Ferrara avrebbe dovuto regolare le spese del giudizio secondo il principio della soccombenza, adeguatamente considerando che parte convenuta non aveva adempiuto pienamente all’obbligo di coprire le spese legali, costringendo la controparte ad agire in giudizio e a coltivarlo fino alla decisione. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata in parte qua, con rinvio al tribunale di Ferrara in diversa composizione. PQM La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo.

Cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al tribunale di Ferrara in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del