Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the mandatory forty-day period. The appellant, represented by two lawyers, had not requested a decision on the settlement offer despite the deadline passing. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3708/2023 R.G. proposto da : PAGANO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Benedetto Cairoli, presso lo studio dell’avvocato ALPA PIERO GUIDO (LPAPGD47S26G197A) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SGAMBATI DOMENICO (SGMDNC37L24A580I) -ricorrente- contro FALCONE FRANCA, PAGANO SERENA PIA AMALIA ROSA, PAGANO BORIS, elettivamente domiciliati in AVELLINO BENITO MAFFEI 10, presso lo studio dell’avvocato MEOLI BRUNO (MLEBRN66M23A509M) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro PAGANO DOMENICO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3263/2022 depositata il 12/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d