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Ordinanza Interlocutoria — n. 321/2024 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to public hearing to decide if a valid owner can claim adverse possession.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 321/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to a public hearing to address a non-appealable legal question regarding adverse possession. The appellant, Emiliano Alleva, argued that a person already owning property via a valid title cannot simultaneously file for adverse possession, challenging the lower court's ruling in favor of the municipality. The court determined that this issue of significant legal importance requires a public hearing for a definitive resolution rather than being decided on the merits in the current interlocutory stage.

Regesto Legislator

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Art. 1158 c.c.; Art. 2643 c.c.; Art. 2644 c.c.: The court must decide in public hearing whether a valid owner can file for adverse possession, as this non-appealable question requires a definitive ruling on the conflict between original and derivative acquisition.

Parole chiave

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adverse possession usucapione valid title public hearing non-appealable question property acquisition conflict of titles acquisto della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 1158 c.c.
Rilevato che: - il Comune di Celano ha agito in giudizio per chiedere di far dichiarare – in suo favore – l’intervenuta usucapione ai sensi dell’art. 1158 c.c. .
Art. 2643 c.c.
2644 c.c., con riferimento agli atti indicati nell'art. 2643 c.c., n on risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa.
Art. 2644 c.c.
art. 1158 c.c
Rilevato che: - il Comune di Celano ha agito in giudizio per chiedere di far dichiarare – in suo favore – l’intervenuta usucapione ai sensi dell’art. 1158 c.c.
art. 2644 c.c
art. 2643 c.c
2644 c.c., con riferimento agli atti indicati nell'art. 2643 c.c., n on risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile, sentenza n. 2162/2005
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6057/2021 R.G. proposto da : ALLEVA EMILIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato PANELLA EDMONDO (PNLDND72M26A515X) -ricorrente- contro COMUNE DI CELANO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADDIS ABEBA N. 1, presso lo studio dell’avvocato FEGATILLI ANTONIO (FGTNTN77H09A515G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC COOP -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1117/2020 depositata il 11/08/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - il Comune di Celano ha agito in giudizio per chiedere di far dichiarare – in suo favore – l’intervenuta usucapione ai sensi dell’art. 1158 c.c. . di un immobile che lo stesso e nte aveva già acquistato con atto di compravendita del 28/10/1991 non trascritto nei RRII; - detto immobile, nel 2006, era stato pignorato in danno dell’originario proprietario (dante causa del Comune) e trasferito a Emiliano Alleva con decreto del 30/5/2011; - La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado ha accolto la domanda, richiamando il principio secondo cui, in tema di trascrizione, il conflitto fra l'acquirente a titolo derivativo e quello perusucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accertal'usucapione e dall'anteriorità della trascrizione di essa odella relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, atteso che il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 c.c., con riferimento agli atti indicati nell'art. 2643 c.c., n on risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa. (Cassazionecivile, sentenza n. 2162/2005).; - avverso la sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso Emiliano Alleva ponendo la questione di diritto sulla possibilità - per chi sia già proprietario di un immobile per titolo valido - di proporre domanda di acquisto dello stesso bene per usucapione; - la questione, avente rilievo nomofilattico, va trattata in pubblica udienza;

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell