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Ordinanza — n. 81/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdiction regulation appeal after plaintiff voluntarily withdraws the case against the bank.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 81/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the case extinguished following the plaintiff's voluntary withdrawal of his jurisdiction regulation appeal against IBL Banca. Although the plaintiff initially argued for the Tribunal of Rome's competence over the Judge of Peace, he subsequently renounced the appeal via a formal act. The court ruled that no judgment on costs could be made since the defendant remained formally notified, and the withdrawal terminated the proceedings entirely.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002; When a plaintiff voluntarily withdraws a jurisdiction regulation appeal, the court must declare the case extinguished without ruling on costs, as the withdrawal precludes any further adjudication on the merits or procedural expenses.

Parole chiave

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jurisdiction regulation appeal voluntary withdrawal of appeal extinguishment of proceedings costs allocation rules defendant notification status competenza di autorizzare la spesa limiti della competenza risoluzione del conflitto giurisdizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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pronunce 25485/18
19560/15
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8646/2023 R.G. proposto da : CARUCCI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avv. Ruocco Andrea, domiciliatario pec ruocco.andrea@avvocatifoggia.legalmail.it -ricorrente- contro IBL BANCA SPA -intimato- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE ROMA n. 9770/2023 depositata il 25/03/2023; viste le conclusioni del P.G. Luisa de Renzis, che ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, previ chiarimenti alle parte. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dallaPresidente ROSA MARIA DI VIRGILIO.

Premesso: che Carucci Giuseppe ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, n.9770 del 2023, che, nella controversia con IBL Banca ( per la ripetizione di quanto versato per spese e commissioni, in forza dell’estinzione anticipata del finanziamento concesso al Carucci), ha declinato la propria competenza per valore, ed individuato il Giudice competente nel Tribunale di Roma; che IBL Banca è rimasta intimata; che con atto in data 3/8/23, il Carucci, a mezzo del difensore, con atto indicato quale “rinuncia agli atti”, ha dichiarato di rinunciare al proposto regolamento di competenza; che non può pronunciarsi alcuna statuizione sulle spese, essendo rimasta intimata la Banca; che come affermato, tra le tante, nelle pronunce 25485/18 e 19560/15, in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione,

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del p