Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The proceedings involved multiple parties challenging a lower court judgment regarding a transport company, but the procedural silence triggered automatic dismissal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12265/2024 R.G. proposto da : CATANIA ROSARIA, B.S. TRASPORTI S.R.L., SPITALERI GABRIELLA, SPITALERI LOREDANA, SPITALERI BIAGIO, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avvocato Daniele Cassì (C.F. CSSDNL77D12H501W), che ha dichiarato di eleggere domicilio presso l’indirizzo di posta elettronica certificata: danielecassi@pec.ordineavvocaticatania. -ricorrenti- contro LOCAM GESTIONI S.R.L., non in proprio, ma quale mandataria di Locam Npl Securitization s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Vincenzo Lamaro n. 13, presso lo studio dell’Avvocato Luca Grassetti, rappresentata e difesa dagli Avvocati Stefano Moretti (MRTSFN79H15F205R) e Cristina Mosca (MSCCST79M42D284W). -controricorrente- e BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SOC.
COOP. PER AZIONI -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI CATANIA n. 501/2024 depositata il 20/03/2024 .Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Roma,16