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Decreto — n. 19705/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposal for case termination within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 19705/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, AIAS Sezione Nola Onlus, challenged a lower court decision regarding social assistance benefits against ASL Napoli 3 Sud, but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for case termination within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction proposal for case definition statutory time limit 40 days waiver of appeal rights assignment of legal costs condono delle spese procedurali anticipo delle spese condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
2561/2020 emessa da CORTE D'APPELLO NAPOLI il 10.7.2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
2561/2020 emessa da CORTE D'APPELLO NAPOLI il 10.7.2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4973/2021 R.G. proposto da: AIAS SEZIONE NOLA ONLUS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE MANGILI N 29, presso lo studio dell’avvocato FERRUCCIO MARIA DE LORENZO (DLRFRC71H14F839E) rappresentato e difeso dall'avvocato PATRIZIA KIVEL MAZUY (KVLPRZ57R61F839B) -ricorrente- contro ASL NAPOLI 3 SUD, elettivamente domiciliata in Roma , via Poli 29 presso la Sede di rappresentanza della Regione Campania e rappresentata e difesa dall’avv.EDUARDO MARTUCCI (MRTDRD61C07F839T) - controricorrente- avverso la sentenza n. 2561/2020 emessa da CORTE D'APPELLO NAPOLI il 10.7.2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 16/07/2024 Il