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Decreto — n. 19679/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal and expiration of 40-day response period under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 19679/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct following a mutual withdrawal by both parties and the expiration of the 40-day period to request a ruling. The appellant, Real Trading SRL, challenged a bankruptcy decree against Terre della Badia S.P.A., but the respondent also withdrew its opposition. The court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the termination of the proceedings without a substantive decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: When parties mutually withdraw their claims or the appellant fails to request a decision within the statutory period, the appeal is deemed withdrawn and the cassation proceedings are extinguished.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal expiration of response period extinction of cassation proceedings Art. 380-bis c.p.c. deemed withdrawal of appeal ripetibili dell'avvocato costi della perizia assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
-intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE REGGIO EMILIA in n.5143/2017 depositatoil 15/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
-intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE REGGIO EMILIA in n.5143/2017 depositatoil 15/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, in relazione alla descritta intesa fra le parti in punto di rinuncia al giudizio e per come ora documentata in PCT;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.492/2022 R.G. proposto da : REAL TRADING SRL, elettivamente domiciliato in MODENA Via Cesare Battisti, presso lo studio dell’avvocato CAMPOLIETI ROSARIA (CMPRSR61L48E507N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO TERRE DELLA BADIA S.P.A., elettivamente domiciliato in REGGIO EMILIA VIA EMILIA ALL'OSPIZIO 48, presso lo studio dell’avvocato MORETTI MARCO (MRTMRC73R26F257S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TERZI GIULIO (TRZGLI51T26H223I) -controricorrente- nonchè contro TERRE DELLA BADIA S.P.A. -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE REGGIO EMILIA in n.5143/2017 depositatoil 15/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Dato atto che le parti hanno altresì documentato la volontà di rinuncia alla prosecuzione del giudizio;Considerato che, in ogni caso, è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, in relazione alla descritta intesa fra le parti in punto di rinuncia al giudizio e per come ora documentata in PCT;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassa