Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, New Company Agritrade SRL, had not acted to contest the proposed compromise by the deadline. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, terminating the litigation and awarding costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant within 40 days of the proposal of settlement constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3380/2022 R.G. proposto da : NEW COMPANY AGRITRADE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO DA CORTONA, 8 SC.B, presso lo studio dell’avvocato POLONI ALESSANDRO (PLNLSN66L01A182E) rappresentato e difeso dall'avvocato SCONZA GIUSEPPE (SCNGPP71A03A662G) -ricorrente- contro CARGO PLANET SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 4, presso lo studio dell’avvocato SCALISE UGO (SCLGUO58B11E872H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE LAURO VINCENZO (DLRVCN54P10A662J) -controricorrente- nonchè contro PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE BARI, FALLIMENTO NEW COMPANY AGRITRADE SRL, PROCURA GENERALE CORTE APPELLO BARI -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.2187/2021 depositata il 27/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli access