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Decreto — n. 19159/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 19159/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Ambrosoni Gabriella, had not responded to the proposal for case termination, while the respondent, Cassa Depositi e Prestiti SPA, argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the judgment and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the party fails to request a decision within forty days of the proposal for termination, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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appeal withdrawal statutory time limit extinction of proceedings Civil Procedure Code litigation costs compensazione nel fallimento condanna al pagamento pecuniario condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.1049/2022 depositata il 07/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7987/2023 R.G. proposto da : AMBROSONI GABRIELLA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTENERE DEI MELLINI 7, presso lo studio dell’avvocato IZZO ALESSANDRO (ZZILSN70S07G812Y) rappresentato e difeso dagli avvocati BUFFONI MARTA (BFFMRT81T44I441V), DOLMETTA ALDO ANGELO (DLMLNG51C24F205W) -ricorrente- contro CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.1049/2022 depositata il 07/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 650,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.