Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, represented by De Giorgio Carmelo Michele, did not act within the deadline, while the respondent, Prelios Credit Solutions SpA, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal of case closure results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being declared extinct.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21382/2023 R.G. proposto da : BRUNO GIUSEPPE, BRUNO ANGELO, BRUNO GIANVITO, PALAZZO GRAZIA, BRUNO ANNA, elettivamente domiciliati in MASSAFRA VIA PISACANE 56, presso lo studio dell’avvocato DE GIORGIO CARMELO MICHELE (DGRCML59M16F027D) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA F. CRISPI, 87, 87, presso lo studio dell’avvocato CESARE FABRIZIO (CSRFRZ67D14F839A) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE MARIA GABRIELLA (CSRMGB71L69F839A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.
DI TARANTOn.330/2023depositata il 28/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg