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Decreto — n. 16274/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to formal waiver of rights under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 16274/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant formally waived their right to contest the lower court's decision. The appellant, UniCredit s.p.a., filed a recourse against an order issued on November 4, 2023, but subsequently submitted a valid waiver of the appeal. The court ruled that this waiver met the requirements of the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; a formal waiver of appeal by the appellant renders the recourse inadmissible and extinguishes the proceedings, obligating the waiving party to bear the costs of the legitimacy trial.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code inadmissible recourse legal costs allocation condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 9284/2022 R.G. proposto da: UniCredit s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Balbo di Vinadio Emanuele ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Spinelli Giordano Tommaso in Via L. Bissolati n. 76, Roma; - ricorrente – contro G.D. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Gobbio Luca, Giovenale Davide, Gobbio Davide, Gobbio Paolo, rappresentati e difesi dall’avvocato Silvia Bevione e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrenti – avverso l’ordinanza n. 31658/21 della Corte di Cassazione del 4/11/2023; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, in difetto di accettazione della rinuncia, la rinunziante va condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 % dei compensi e agli accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 11 giugno 20