Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties involved were Saurino Davide Alessandro and Intesa Sanpaolo SPA, with the appellant relying on procedural silence to extend the timeline. The court ruled that the lack of a timely request constituted a waiver, leading to the automatic extinction of the proceedings under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period prescribed by law constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22391/2023 R.G. proposto da : DITTA SAURINO DAVIDE ALESSANDRO, SAURINO GIANLUCA, SOC. AGR. PALATELLA S.S. DI SAURINO DAVIDE ALESSANDRO E GIAN, elettivamente domiciliati in FOGGIA VIA OBERDAN, 22 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato FILOGRASSO FABIO (FLGFBA79E29D643B) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato RAPPAZZO ANTONIO (RPPNTN35H11F943D) rappresentatae difesa dall'avvocato ROCCO DI TORREPADULA NICOLA (RCCNCL59A11F839M) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.1396/2023 depositata il 28/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Rom