Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, representing Ambra S.r.l. in liquidation, did not request a decision on the termination proposal, whereas the opposing party, Axle ICT Solutions S.r.l., had already been notified. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for case termination within the prescribed period, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11837/2023 R.G. proposto da : AMBRA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in Benevento via del Pomerio n. 7, presso lo studio dell’avvocato BOSCO GIUSEPPE (BSCGPP71P02A783B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AXLE ICT SOLUTIONS S.R.L, rappr. e dif. dall’avv. Moira Mammucari, del foro di Roma -controricorrente- AVV. CARMINE BASILE, N.Q. DI CURATORE DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ "AMBRA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE" -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2831/2023 depositata il 20/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di