Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The proceedings involved a dispute between the Mirra brothers and the Campagna Municipality regarding a prior appellate judgment. The court ruled that the statutory time limit for requesting a decision had expired, leading to the automatic dismissal of the appeal and the award of costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the 40-day period prescribed by law results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20574/2021 R.G.proposto da: MIRRA ANTONINO e MIRRA LIBERATO, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato PASQUALE VITALE (VTLPQL74B26D390T) -ricorrenti- contro COMUNE di CAMPAGNA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio ALFREDO PLACIDI rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO GIUSEPPE FEOLA (FLEMCL64P14B555V) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.709/2020 depositata il 11/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso i