Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day filing deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the City of Naples failed to request a decision within the statutory 40-day period. The Metropolitan City of Naples, represented by its lawyers, filed the appeal against a lower court judgment, while the State Attorney General opposed the filing. The court ruled that the lapse of time constituted a waiver of the right to appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of notification constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21867/2021 R.G.proposto da: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI, elettivamente domiciliata in Napoli Piazza Matteotti, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CRISTIANO (CRSGPP68R25F839W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENVENUTO FABRIZIO CAPALDI (CPLBVN64A21F839O) -ricorrente- contro UNITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA - PCM , elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.1802/2021 depositata il 17/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.050,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito come per legge. Così deciso in Roma