Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under CPC articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal waiver of the appeal. The plaintiff, DeA Capital Real Estate SGR, had previously withdrawn the lawsuit, which the court confirmed met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, no further judgment was issued, and the case was closed without any ruling on litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: A party's formal waiver of the lawsuit results in the immediate extinction of the proceedings, thereby terminating the judicial process without the need for further adjudication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 30297/2022 R.G. proposto da: DeA Capital Real Estate SGR s.p.a. (già IdeaA FIMIT . Società di Gestione del Risparmio S.p.a.), in proprio e nella qualità di società di gestione del fondo denominato “Alpha Immobiliare – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Alfredo Rotili ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Michele Mercati n. 42, Roma; -ricorrente – contro Andromeda s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Maria Deiana e Antonio Briguglio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Monte Zebio n. 19, Roma; -controricorrente – contro CCC s.p.a.; -intimata - avverso la sentenza n. 17168/22 del Tribunale di Roma pubblicata il 21/11/2022;letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,2