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Ordinanza — n. 36355/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses Anas appeal on demotion damages, upholding lower court's finding of job downgrade.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36355/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Anas's appeal against a lower court ruling that awarded damages for job demotion to Alessandro Riccio Cobucci. Anas argued the appellate court exceeded the scope of the original claim and misapplied legal standards regarding the employee's duties. The court found the appeal inadmissible due to missing procedural references and rejected the substantive arguments as they did not exceed the established facts or legal parameters.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 369 c.p.c.: The Supreme Court dismisses an appeal when the appellant fails to properly reference evidence or when their arguments do not exceed the scope of the lower court's factual findings or the original claim's limits.

Parole chiave

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job demotion damages scope of claim appellate review limits procedural admissibility judicial precedent ricorso per risarcimento danni adattamento delle retribuzioni compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo la società deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.
Art. 2697 c.c.
Art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo la società deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.
art. 380 bis c.p
Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
art. 112 c.p
3, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale pronunciato oltre i limiti della domanda proposta dal lavoratore.
art. 2909 c.c
Con il terzo motivo si imputa alla sentenza la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12481 del 2022
4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati” (Cass. n. 12481 del 2022; v.
Cass., S.U. n. 8950 del 2022
anche Cass., S.U. n. 8950 del 2022), requisiti tutti mancanti nel ricorso in esame.
Cass. n. 2217 del 2016
Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione” (Cass. n. 2217 del 2016; n.
Cass. n. 16853 del 2018
Cass. n. 30728 del 2022
Cass. S.U. n. 8053 del 2014
Cass. S.U. n. 8054 del 2014
Cass. S.U. n. 4315 del 2020
Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4589-2019 proposto da: A.N.A.S. S.P.A. -AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE, SOCIETA' CON SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro RICCIO COBUCCI ALESSANDRO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE Oggetto Risarcimento danni da demansionamento R.G.N.4589/2019 Cron. Rep. Ud.21/11/2023 CC SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO SCARPELLI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3409/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/11/2018 R.G.N. 4596/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dalla Consiglier a CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello di Alessandro Riccio Cobucci e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha accertato il suo diritto allo svolgimento delle mansioni proprie del livello Quadro A del c.c.n.l. applicato; ha condannato Anas spa al risarcimento del danno da demansionamento per il periodo dall’assunzione (15.10.2009) fino al deposito del ricorso, danno liquidato in misura pari al 30% della retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge.

2. La Corte territoriale ha rilevato che il tribunale aveva svolto l’accertamento comparando le mansioni del dipendente alla declaratoria professionale A1, di Coordinatore amministrativo, anziché a quella di Quadro A, Responsabile amministrativo; ha ritenuto, in base alle risultanze istruttorie, che la prestazione resa dal lavoratore non fosse corrispondente alla declaratoria integrante il corretto parametro di comparazione e che fosse quindi provato il demansionamento; ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Anas spa, con quattro motivi. Alessandro Riccio Cobucci ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

4. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che:

5. Con il primo motivo la società deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale pronunciato oltre i limiti della domanda proposta dal lavoratore. Quest'ultimo, nel ricorso introduttivo di primo grado, aveva unicamente dedotto di essere stato adibito, presso Anas spa, a mansioni professionalmente meno adeguate rispetto a quelle svolte presso il precedente datore di lavoro, Fintecna Immobiliare srl.

6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.2697 c.c. Riporta un brano della motivazione di appello secondo cui “la prestazione lavorativa al vaglio non è pienamente sussumibile nella declaratoria integrante il corretto parametro di comparazione”; assume che, con tale affermazione, i giudici di secondo grado hanno riconosciuto lo svolgimento, almeno in parte, di mansioni sussumibili nella declaratoria di appartenenza e che avrebbero dovuto concludere riconoscendo che l’attività del dipendente era mista, cioè riconducibile sia alla declaratoria A1 e sia a quella di Quadro A.

7. Con il terzo motivo si imputa alla sentenza la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte di merito statuito che al dipendente non erano state assegnate “attività gestionali aventi anche rilevanza esterna”, senza considerare l'avvenuto passaggio in giudicato del capo della pronuncia di primo grado che aveva, invece, accertato l'intervenuta assegnazione al ricorrente di mansioni aventi rilevanza esterna.

8. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte pronunciato ultra petita, riconoscendo al dipendente il risarcimento del danno all'immagine professionale in assenza di una domanda sul punto.

9. I motivi di ricorso non possono trovare accoglimento.

10. Il primo motivo è inammissibile per mancato rispetto degli oneri imposti dall’art. 366 n. 6 e dall’art. 369 n. 4 c.p.c. atteso che la denuncia del vizio di ultrapetizione è formulata senza che siano trascritti, almeno nelle parti rilevanti, gli atti processuali su cui la stessa si fonda (in particolare, il ricorso introduttivo di primo grado, di cui sono riportate unicamente le conclusioni a pag.

3) e senza che tali atti siano localizzati o individualmente depositati unitamente al ricorso per cassazione.

11. Questa Corte ha chiarito che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., da intendere in maniera compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, può ritenersi “rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati” (Cass. n. 12481 del 2022; v. anche Cass., S.U. n. 8950 del 2022), requisiti tutti mancanti nel ricorso in esame.

12. Il secondo motivo è inammissibile perché si basa su un avverbio (“pienamente”) adoperato nella sentenza d’appello in senso riassuntivo rispetto alla complessiva valutazione del materiale probatorio che denota, comunque, un giudizio di prevalenza delle mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza e quindi un accertamento di avvenuto demansionamento. La censura finisce per investire la valutazione delle risultanze istruttorie al di là del perimetro di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., come delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze n. 8053 e 8054 del 2014.

13. Il terzo motivo è infondato in quanto, secondo l’orientamento unanime di questa S.C., “Ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione” (Cass. n. 2217 del 2016; n. 16853 del 2018; n. 30728 del 2022). Ciò esclude che possa ritenersi formato il giudicato sull’accertamento costituito dalla “assegnazione al ricorrente di mansioni aventi rilevanza esterna”.

14. Il quarto motivo di ricorso è infondato avendo la sentenza d’appello riconosciuto e liquidato unicamente il danno patrimoniale alla capacità professionale, utilizzando come parametro la retribuzione mensile percepita (sentenza d’appello, pag. 9, secondo cpv.).

15. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

16. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

17. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo