Cassation court dismisses appeal as parties settled the dispute via conciliation agreement before judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the contentious matter ceased after the parties reached a conciliation agreement. The INPS appealed a lower court ruling awarding Mannucci extra remuneration for real estate appraisal duties performed outside his official hours. Since the parties voluntarily resolved the dispute through a settlement agreement, the court terminated the proceedings without issuing a final judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.c.; Art. 165 d.lgs. n. 165/2001: When parties reach a conciliation agreement during cassation proceedings, the court must declare the contentious matter ceased, rendering further examination of the appeal unnecessary.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27974-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CHERUBINA CIRIELLO, ANGELO GUADAGNINO; -ricorrente - contro MANNUCCI GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 113, presso lo studio dell'avvocato MARCO MARIENI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO TALLADIRA;
Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.27974/2020 Cron. Rep. Ud.07/11/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 1270/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/06/2020 R.G.N. 420/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 17 giugno 2020, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglieva la domanda proposta da Giampaolo Mannucci nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto la condanna dell’Istituto alla restituzione delle somme già corrisposte e poi ripetute in relazione all’attività, assunta come ulteriore rispetto alle mansioni affidate, di stima degli immobili all’interno delle pratiche di mutui effettuate tra il luglio del 2011 e l’agosto del 2013; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto fondata la pretesa alla corresponsione di una remunerazione ad hoc trattandosi di incarico professionale che ben poteva essere conferito dall’Istituto medesimo, così dovendosi interpretare l’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, il cui espletamento era previsto al di fuori dell’orario di lavoro; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Mannucci; - che nelle more dell’udienza di discussione l’INPS depositava istanza di cessazione della materia del contendere per aver le parti composto la controversia attraverso la sottoscrizione di un accordo di conciliazione, parimenti depositato in allegato - che, all’odierna udienza, dato atto di tanto, il Collegio dichiarava cessata la materia del contendere;
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra le parti anche in relazione alle spese di li