Italian court dismisses appeal as withdrawn after proposal of settlement was ignored by plaintiff.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a second-instance judgment extinguished because the plaintiff failed to respond to a formal proposal for settlement. The INPS, represented by its legal counsel, did not request a decision within the forty-day statutory period following the proposal's communication. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the costs to be compensated between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: If a party does not request a decision within the prescribed time after a proposal of settlement is communicated, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso 23941-2019, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 ricorrente contro MOHAMMAD TANVEER E DJEA IRENE, rappresentat i e difes i da gli avvocati LIVIO NERI e ALBERTO GUARISOe domiciliati ex lege presso la cancelleria dellaCORTE di CASSAZIONEcontroricorrenti e NISSANKA APPUHAMILAGE DON MALRAJ intimato Avverso la sentenza n. 652 del 20 1 8 della Corte d’appello di Torino , depositata il 26gennaio 2019 (RG 229 /201 8 ) , RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.); si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spesefra le parti costituite, in ragione della complessità delle questioni dibattute, che hanno richiesto l’intervento chiarificatore della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare; nessuna statuizione si deve adottare in ordine alle spese, riguardo alla posizione della parte che non ha svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spesefra le parti costituite.