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Decreto — n. 35987/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as withdrawn after proposal of settlement was ignored by plaintiff.

Numero d'incarto Decreto — n. 35987/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a second-instance judgment extinguished because the plaintiff failed to respond to a formal proposal for settlement. The INPS, represented by its legal counsel, did not request a decision within the forty-day statutory period following the proposal's communication. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the costs to be compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: If a party does not request a decision within the prescribed time after a proposal of settlement is communicated, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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procedural withdrawal settlement proposal extinction of proceedings costs compensation Italian civil procedure revisione delle prestazioni d'invalidità contenzioso dell'assicurazione invalidità prestazione d'assicurazione sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
652 del 20 1 8 della Corte d’appello di Torino , depositata il 26gennaio 2019 (RG 229 /201 8 ) , RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 23941-2019, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 ricorrente contro MOHAMMAD TANVEER E DJEA IRENE, rappresentat i e difes i da gli avvocati LIVIO NERI e ALBERTO GUARISOe domiciliati ex lege presso la cancelleria dellaCORTE di CASSAZIONEcontroricorrenti e NISSANKA APPUHAMILAGE DON MALRAJ intimato Avverso la sentenza n. 652 del 20 1 8 della Corte d’appello di Torino , depositata il 26gennaio 2019 (RG 229 /201 8 ) , RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.); si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spesefra le parti costituite, in ragione della complessità delle questioni dibattute, che hanno richiesto l’intervento chiarificatore della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare; nessuna statuizione si deve adottare in ordine alle spese, riguardo alla posizione della parte che non ha svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spesefra le parti costituite.