Italian court dismisses INPS appeal against family allowance decision due to withdrawal after mediation offer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by INPS against a family allowance decision extinguished because the appellant failed to request a ruling after a formal proposal for settlement was communicated. The material facts show that INPS, represented by its legal counsel, did not act within the forty-day deadline to pursue the case, while the lower court had previously addressed complex reciprocity issues requiring constitutional and EU clarification. Consequently, the court ruled that the litigation was voluntarily abandoned by the appellant, leading to the dismissal of the appeal and the compensation of legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo; Art. 391, secondo comma del codice di procedura civile: The failure of the appellant to request a decision within the statutory period following a proposal for settlement constitutes a waiver of the right to continue the proceedings, resulting in the extinction of the lawsuit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso 37109-2019, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 ricorrente contro AWAD YASSER MANSOUR ZAYED, rappresentat o e difes o dall’avvocato GIUSEPPE BERSANI, domiciliato ex lege presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONEcontroricorrente Avverso la sentenza n. 651 del 20 1 9 della Corte d’appello di Milano , depositata il 31maggio 2019 (RG 13 05 /201 8 ) , RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.); -2 - si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese, in ragione della complessità delle questioni dibattute, che hanno richiesto l’intervento chiarificatore della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alla condizione di reciprocità nell’erogazione degli assegni per il nucleo familiare;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Roma,