Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the respondent failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The respondent, representing the Italian Revenue Agency, did not act after the proposal for judgment was communicated, while the appellant, Guido Baioni, argued for the continuation of the review. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12068/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro BAIONI GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA FEDERICI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCA BOVI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1814/2019 depositata il 04/11/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari Così deciso in Roma,il 12/12/2023