Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision on the settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Vincenzo Noschese, did not respond to the controricorrente's offer to settle the dispute regarding the Rome Court of Appeal's judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Civil Procedure Code and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days results in the automatic deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30908/2019 R.G. proposto da: FAHIM MOSAAD MESHEIL GOURG, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dell’avvocato Vincenzo Noschese con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro HUSSEIN KARAM SAYED SOLIMAN, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Gilberto Cerutti con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n.1149/2019 emessa da CORTE D'APPELLO di ROMA. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarre. Così deciso