Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for settlement within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Milan Court of Appeal's judgment extinguished. The INPS, as the appellant, failed to request a ruling on the appeal after the court proposed a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the procedural costs to be offset between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: An appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on the proposal for settlement within the forty-day period.
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18789/2019 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R), STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X), SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H) -ricorrente- contro AWAD YASSER MANSOUR ZAYED, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BERSANI GIUSEPPE (BRSGPP57E08F100D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1848/2018 depositata il 19/12/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione dei recenti interventi chiarificatori;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procediment