Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to respond to settlement offer within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the respondent failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The case involved INPS challenging a lower court decision regarding BASIR UDDIN, with the Office of Enogastronomy SRL also named as a party. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25006/2019 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H), STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X), TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R) -ricorrente- contro BASIR UDDIN, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GUARISO ALBERTO (GRSLRT54S15F205S), NERI LIVIO (NRELVI73P16F205H) -controricorrente- nonchè contro OFFICINA ENOGASTRONOMICA SRL-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.274/2019 depositata il 21/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione dei recenti interventi chiarificatori;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedim