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Ordinanza — n. 33545/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; appellant bears costs despite lack of counterparty acceptance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33545/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Milan Court of Appeal's dismissal of IBM Italia's opposition to an injunction dismissed. IBM had unilaterally notified a withdrawal of the appeal, while the respondent, Alfredo Bonaccorso, did not accept it. The court ruled that a withdrawal in cassation is effective upon notification alone, but since the respondent did not accept, the appellant must bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal is effective upon notification to the parties without requiring acceptance, yet if the other party does not accept, the withdrawing party bears the litigation costs.

Parole chiave

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unilateral withdrawal appeal cassation procedure litigation costs allocation judicial extinction notification effect retribuzione non pagata rinuncia a pretese di salario restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto daldifensore munito di procura speciale alla rinuncia, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art.
Art. 391 c.p.c.
390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto daldifensore munito di procura speciale alla rinuncia, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c. (Cass.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 2112 c.c
793,95 a titolo di retribuzioni per il periodo agosto 2019 – maggio 2020 in forza di precedente se n tenza del Tribunale di Roma con cui il subingresso di Modis Italia nel rapporto di lavoro precedentemente in essere con IBM era stato ritenuto non conforme al disposto di cui all’art. 2112 c.c.;
art. 390 c.p
la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto daldifensore munito di procura speciale alla rinuncia, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art.
art. 391 c.p
390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto daldifensore munito di procura speciale alla rinuncia, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27746/2021
Cassation appeal dismissed due to withdrawal; respondent not adhering to withdrawal triggers cost liability on appellant.
Cass. 3971/2015
accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali: Cass. 3971/2015, 9857/2011, 21894/2009, 28675/2005), esigendosi solo che sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati (Cass.
Cass. SS.UU. 3876/2010
3971/2015, 9857/2011, 21894/2009, 28675/2005), esigendosi solo che sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati (Cass. SS.UU. 3876/2010; Cass.
Cass. SS. UU. 1923/1990
266/2019, 2259/2013), con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato e venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. SS. UU. 1923/1990; Cass.
Cass. 10396/2021
nel caso di specie, non essendovi accettazione della rinuncia, deve farsi luogo al regolamento delle spese processuali del presente giudizio in base al principio di causalità, per cui grava sul rinunciante il rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. 10396/2021);
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10825-2022 proposto da: IBM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell'avvocato PIETRO EMILIO ANTONIO ICHINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA MATTEO DAFFRA, LUCA MONTESARCHIO; - ricorrente - contro BONACCORSO ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALAMATTA 16, presso lo studio dell'avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentato e Oggetto TRASFERIMENTO RAMO D’AZIENDA R.G.N. 10825/2022 Cron.

Rep. Ud. 25/10/2023 CC difeso dagli avvocati ERNESTO MARIA CIRILLO, FRANCESCO CIRILLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1317/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/11/2021 R.G.N. 640/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. Rilevato che 1. la Corte di appello di Milano respingeva l’appello di IBM Italia avverso la sentenza del Tribunale di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1636/20 ottenuto da Alfredo Bonaccorso per l’importo di € 30 . 793,95 a titolo di retribuzioni per il periodo agosto 2019 – maggio 2020 in forza di precedente se n tenza del Tribunale di Roma con cui il subingresso di Modis Italia nel rapporto di lavoro precedentemente in essere con IBM era stato ritenuto non conforme al disposto di cui all’art. 2112 c.c.;

2. per la cassazione della sentenza ha p roposto ricorso IBM Italia, affidato a 6 motivi; i l lavorat ore h a resistito con controricorso;

3. l a società ricorrent e ha successivamente notificato all a controparteatto di rinuncia al ricorso a spese compensate; Considerato che 1. la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto daldifensore munito di procura speciale alla rinuncia, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c. (Cass. 27746/2021);

2. essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata, anche se non espressamente accettata dalla parte controricorrente, poiché nel giudizio di cassazione non è richiesta l’accettazione delle altre parti, trattandosi di atto unilaterale recettizioma privo del carattere cd. accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali: Cass. 3971/2015, 9857/2011, 21894/2009, 28675/2005), esigendosi solo che sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati (Cass. SS.UU. 3876/2010; Cass. 266/2019, 2259/2013), con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato e venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. SS. UU. 1923/1990; Cass. 23840/2008, 4446/1986);

3. gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c. sono invero finalizzati solo ad ottenere l'adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante (Cass.27359/2021, 2317/2016), poiché il quarto comma dell’art. 391 c.p.c. prevede che lacondanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale (Cass. 27082/2021, 23113/2021), là dove il secondo comma stabilisce che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare alle spese la parte che vi ha dato causa (Cass.31173/2021);

4. nel caso di specie, non essendovi accettazione della rinuncia, deve farsi luogo al regolamento delle spese processuali del presente giudizio in base al principio di causalità, per cui grava sul rinunciante il rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. 10396/2021);

5. in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto e le spese vanno poste a carico dellarinunziante, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensoridi parte controricorrente dichiaratisi antistatari, senza alcuna statuizione in tema di condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna parte ricorrent e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000 per compensi, € 200 per esborsi, 15% spese forfettarie, oltre accessori di legg