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Ordinanza — n. 30276/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to valid withdrawal; judgment extinguished proceedings without cost ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30276/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the applicant's formal withdrawal of the case. The applicant had previously challenged a lower court ruling that had ordered the University to pay an additional social benefit sum calculated incorrectly. The Court ruled that the withdrawal, accepted by the respondent, legally terminated the proceedings under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal, once accepted by the opposing party, results in the extinction of the proceedings without the need for a separate ruling on litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation appeal litigation costs social benefit calculation restituzione delle indennità di disoccupazione riesame della rendita AI rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
la rinunciaè rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs.
Art. 391 cod. proc. civ.
149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione;
d.lgs. n. 149 del 2022
civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art.
D.P.R. n. 115 del 2002
e, pertanto, non occorre statuire sul regolamento delle spese medesime, che resta affidato all’intesa raggiunta dalle parti; 3.il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art.
art. 390 cod. proc. civ
la rinunciaè rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs.
art. 391 cod. proc. civ
149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25794/2023
fra le tante Cass. n. 25794/2023 e Cass.
Cass. n. 28543/2023
25794/2023 e Cass. n. 28543/2023).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22384– 201 8 proposto da: TOSTO SANTINA MATILDE, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA DELLA GIULIANAn. 101, presso e nello studio dell’avvocato ROBERTO DENICOLAI, rappresentat a e difes a dall'avvocato GIUSEPPEANTONINO CALTABIANO -ricorrente- contro UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, V IA LE DELLE MILIZIE N. 22, presso e nello studio dell’avvocato IGOR TURCO , rappresentat a e difes a dagli avvocati MATILDE MONTAUDO E VINCENZO REINA -controricorrente - avverso la sentenza n. 76 /2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, pubblicatail 18/01/2018 R.G. n . 83 4 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 0 3 / 10 /202 3 dal Consigliere Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO Oggetto LSU Regione Sicilia Assegno integrativo Modalità di calcoloRinuncia al ricorso R.G.N.22384/2018 Cron. Rep. Ud.03/10/2023 CC RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Catania, in accoglimento dell’appello proposto dalla locale Università degli Studi, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva condannato l’Università al pagamento, in favore di Santina Matilde Tosto, della somma di € 5.940,64, a titolo di differenze maturate sull’importo integrativo dovuto ai lavoratori socialmente utili, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 468/1997 e dell’art. 44 della l. r.

Sicilia n. 23/2002, che l’Università aveva liquidato senza includere nella base di calcolo la tredicesima mensilità e l’indennità di ateneo;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Santina Matilde Tostosulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso l’Università degli Studi di Catania;

3. in data 28 settembre 2023 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rinuncia accettata il successivo 2 ottobre dall’Università degli Studi di Catania. CONSIDERATO CHE 1. la rinunciaè rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione;

2. p oiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente, che ha prestato adesione anche alla richiesta compensazione delle spese del giudizio di legittimità, è applicabile l’art. 391, comma 4, cod. proc. civ. e, pertanto, non occorre statuire sul regolamento delle spese medesime, che resta affidato all’intesa raggiunta dalle parti; 3.il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione(cfr. fra le tante Cass. n. 25794/2023 e Cass. n. 28543/2023).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giu