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Ordinanza — n. 28558/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal under Article 390 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28558/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal under Article 390 of the Code of Civil Procedure. The appellant, ASP Agrigento, had previously lost an appeal regarding unpaid professional indemnity for a veterinarian but subsequently withdrew the case to seek litigation cost compensation. Consequently, the court issued no substantive ruling on the merits of the dispute or the specific arguments presented by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal under Article 390 of the Code of Civil Procedure results in the extinction of the proceedings without any judicial decision on the merits or allocation of costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs cassation appeal compensation of expenses diritto all'indennizzo affezione nell'assicurazione militare diritti di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
L’ASP Agrigento ha depositatoil 21 settembre 2023 atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c. con istanza di compensazione delle spese di lite , accettato dal controricorrente e sottoscritto dai difensoridi entrambe le parti.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
Nessuna statuizione sulle spese vi deve essere, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., stante l’intesa raggiunta dalle parti (Cass., Sez.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n.
Legge n. 228 del 2012
115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d.
art. 390 c.p
L’ASP Agrigento ha depositatoil 21 settembre 2023 atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 18368 dell'8 giugno 2022
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 19769/2022proposto da: ASP Agrigento, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale XXI Aprile n. 29, presso l’Avv. Valeria Venezia, rappresentatae difes a da ll’ Avv. Vincenzo Venezia ; -ricorrente- contro Michele Bono, domiciliato per legge in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentatoe difeso dall’Avv. Gaspare Friscia; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI PALERMO n. 1387/2021 , pubblicata il 2 febbraio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del26/09/2023 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 260/2020 il Tribunale di Agrigento, nel contraddittorio delle parti, ha condannato l’ASP Agrigento a pagare a Michele Bono, Veterinario Dirigente con incarico professionale di alta specializzazione, la somma di € 150,00 al mese per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale avente ad oggetto la graduazione delle funzioni e la connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale.

L’ASP Agrigento ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1387/2021, ha rigettato. L’ASP Agrigento ha proposto ricorso per cassazione sulla base di duemotivi. Michele Bono ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’ASP Agrigento ha depositatoil 21 settembre 2023 atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c. con istanza di compensazione delle spese di lite , accettato dal controricorrente e sottoscritto dai difensoridi entrambe le parti. Pertanto, il giudizio è dichiarato estinto. Nessuna statuizione sulle spese vi deve essere, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., stante l’intesa raggiunta dalle parti (Cass., Sez. 2, n. 18368 dell’8 giugno 2022). Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico dell’ASP Agrigento, considerato l’esito della controversia.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara estinto il giudizio di cassazione . Così deciso in Roma, nella camera di consiglio